Il documento contabile introdotto con il DPR 472/96 è denominato documento di trasporto (DDT). Esso va emesso in relazione alla movimentazione dei beni.
Come funzione primaria bisogna certificare il trasferimento di proprietà della merce dal cedente (venditore) al cessionario (acquirente). Nel caso di fatturazione differita è obbligatorio compilarlo, ai fini fiscali.
Il trasporto della consegna della merce può avvenire:
- a mezzo mittente
- a mezzo destinatario;
- tramite una terza parte (vettore).
- data e numero del documento (data di emissione del DDT);
- dati identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale vettore (nome e cognome o ragione sociale, Partita IVA, indirizzo);
- descrizione e quantità della merce;
- numero e peso dei colli;
- data della consegna o del trasporto;
- conto visione: beni che vengono inviati al cliente in visione e poi restituiti;
- conto lavorazione: merce inviata al fornitore per la lavorazione, ma rimane di proprietà del cliente. A fine lavorazione la merce verrà riconsegnata con relativo DDT;
- prestito d’uso: beni che vengono inviati per essere utilizzati durante la lavorazione;
- omaggio;
- conto riparazione;
- reso: quando la merce viene restituita. In questo caso, a seconda degli accordi tra le parti, si procederà o con la sostituzione della merce o con l’emissione di una nota di credito.
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